BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Le importanti novità normative in materia contenute nel D.L. 135/18, convertito con L. 12/19.
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In un precedente articolo avevo analizzato come la blockchain e gli smart contract stiano innovando il mondo del diritto, ponendo problemi nuovi e mettendo alla prova le tradizionali categorie giuridiche.
Ora è invece il caso di notare una rilevante novità: l’Italia si colloca tra i primi Paesi ad aver fornito una definizione normativa espressa di tali concetti, ricollegandovi un iniziale nucleo di effetti giuridici. Ciò è quanto accaduto col Decreto Semplificazioni (d.l. 135/18) così come convertito in legge (l. 12/19), in particolare con l’aggiunta in sede di conversione dell’art. 8-ter.
IN TEMA DI BLOCKCHAIN.
– La definizione normativa –
– Problemi della definizione –
– Effetti-
Il Decreto Semplificazioni ha previsto che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti“ (cioè secondo quanto definito sopra), nel rispetto di alcune specifiche tecniche che verranno emanate nel prossimo futuro dall’AgID, “produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41” del Regolamento dell’U.E. 910/14 (eIDAS).
Cosa significa? Innanzitutto, significa che necessariamente dovranno riconoscersene, per quanto riguarda l’elemento temporale, “gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali” (art. 41, c. 1, eIDAS). Poi, laddove sussistano certi requisiti tecnici previsti dalla normativa richiamata affinché tale “validazione temporale elettronica” possa essere ritenuta anche “qualificata“, sorgerà altresì il valore di presunzione relativa (artt. 41, c. 2 e 42 eIDAS), cioè che porrà a carico della controparte l’onere di fornire la prova contraria (cioè la diversità della data o dell’ora). Questa pare l’interpretazione più sensata, anche se il richiamo tra una norma e l’altra operato dalla disposizione in commento non è felicissimo e può generare qualche dubbio.
Insomma, dal punto di vista applicativo molto dipenderà dalla specificazione degli aspetti tecnici che si avrà nel prossimo futuro.
IN TEMA DI SMART CONTRACT.
– La definizione normativa –
– Le implicazioni della definizione –
– Effetti –
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