Disaccordo dei genitori: vaccinare i figli?
Come si risolve il contrasto tra i genitori quando sono in disaccordo circa se vaccinare i figli minorenni o no? Qualche recente spunto di riflessione sulla questione.
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L’AMBITO DEL PROBLEMA
– Ci concentriamo sui figli minorenni –
Diciamo subito che il problema non si pone se i figli sono maggiorenni e perfettamente capaci di autodeterminarsi: in tal caso la scelta spetta a loro. Il problema si pone, invece, se i figli sono minorenni e i due genitori non sono d’accordo tra loro circa se vaccinare i figli oppure no. Ad ogni modo va premessa un’altra cosa. Oggi per le controversie relative ad importanti decisioni riguardanti i figli, anche se minorenni, rileva in una certa misura pure la loro opinione. Ciò nel senso che, anche se il loro convincimento non è magari di per sè determinante, comunque non si prescinde (ove siano già sufficientemente maturi) dall’ascoltare cosa pensino e cosa sentano loro stessi.
– Considerazioni diverse caso per caso –
Ancora, qui ci accostiamo al problema in termini generali, ma occorre tenere a mente che a seconda del tipo di vaccino cambiano le considerazioni da fare sul piano argomentativo, almeno in termini di maggiore o minore grado di “necessità” o “opportunità” di una determinata scelta.
Infatti, ad esempio, esistono sia i “classici” vaccini obbligatori per i minori in un certo range d’età (tetano, epatite B, ecc.), sia i vaccini non obbligatori ma “consigliati” (ad esempio, in passato a più riprese vi sono state campagne di sensibilizzazione al vaccino contro la meningite per soggetti considerati più a rischio di contagio e diffusione; ancora, si pensi ai vaccini suggeriti prima di andare in vacanza in certi Paesi Esteri), sia i vaccini necessari solo per poter accedere a qualche luogo o servizio (la lista dei vaccini necessari per entrare a scuola o, quale esempio recente, il vaccino contro il Covid-19 per poter ricevere il c.d. green pass). Inoltre, tanto le normative quanto proprio le linee guida ed istruzioni di somministrazione di tali preparati prevedono sovente eccezioni e casi in cui non è possibile o non è consigliabile utilizzare quel determinato tipo di vaccino su un certo paziente.
Insomma, come è del resto logico, il Giudice non motiverà nello stesso identico modo la decisione sul contrasto tra i genitori tra due casi oggettivamente diversi. Ad esempio, nel ragionamento che gli si impone, non è la stessa cosa discutere se vaccinare il figlio minore per una patologia “esotica” al solo fine di poterlo portare in vacanza all’Estero o se sottoporgli i vaccini minimi obbligatori per Legge qui in Italia. Ancora, vi saranno differenze oggettive tra i due casi se, da un lato, si presenti una particolare situazione personale dell’interessato che lo esponga più di altri a determinate controindicazioni note del vaccino e, dall’altro, no. O ancora, in senso uguale ma contrario, rileverà se in assenza di vaccino l’interessato, per proprie condizioni personali, risulti più esposto ai rischi connessi alla malattia che si intende contrastare rispetto al soggetto medio, e così via.
SPUNTI DALLA GIURISPRUDENZA
– Il potere del Giudice –
A parte altri istituti e situazioni, qui si vuole parlare di una specifica norma del Codice Civile che viene azionata solitamente nel caso di contrasto tra i genitori circa se vaccinare i figli minori oppure no.
Ossia in particolare, ex art. 316 c.c., “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”.
E’ poi ben possibile che l’istanza si incardini nell’ambito di un procedimento di separazione/divorzio, integrando di conseguenza le relative questioni.
– Il ruolo del Giudice –
Ciò premesso, vediamo cosa può fare il Giudice quando vi è disaccordo tra i genitori circa se vaccinare i figli oppure no. Ebbene, il primo punto fondamentale da considerare è che il Giudice non si improvviserà mai esperto di medicina, immunologia, epidemiologia, eccetera. Insomma, ogniqualvolta si ponga in giudizio una questione che attiene anche ad un sapere “tecnico” egli, su tali specifici aspetti, si rimetterà all’esperto del campo.
Di norma in sede processuale lo fa nominando un proprio consulente (c.d. CTU), ma nel caso di specie non è affatto scontato. Infatti, in varie pronunce (ad es. di recente il Tribunale di Milano) si è giustamente notato che non si può trasformare il singolo processo nel luogo in cui porsi il problema della generale efficacia e/o rischiosità di un determinato vaccino, poiché ciò compete già ad altri Enti ed Autorità. Anzi in tali pronunce spesso si nota che i suddetti soggetti istituzionali possono tra l’altro effettuare studi e ricerche con risorse e campioni ben più ampi e significativi di quelli di cui potrebbe mai disporre un singolo CTU, in un’unica causa, innanzi ad un Tribunale. Perciò, la CTU potrà semmai venire in rilievo per acclarare meglio particolari specificità del singolo caso concreto esaminato.
– I vaccini obbligatori –
Nella giurisprudenza recente disponibile in banche dati si registra un diffuso indirizzo favorevole all’accoglimento dell’istanza di quel genitore che si rivolga al Giudice per superare l’opposizione dell’altro genitore laddove si tratti di effettuare vaccinazioni obbligatorie e non vi siano circostanze eccezionali che suggeriscano un approccio differente.
Spesso si richiamano, quale premessa, le pregresse sentenze della Giustizia amministrativa e anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che hanno sostanzialmente confermato la legittimità (nel rispetto di certi requisiti) della previsione normativa di ipotesi di obblighi vaccinali. Talvolta la presenza di un’obbligo di Legge (rafforzato dalla previsione di una sanzione amministrativa) è reputata già di per sè dirimente. Comunque spesso e volentieri si argomenta altresì l’opportunità dell’effettuazione di tali vaccinazioni in considerazione del rapporto rischi-benefici per come emerso nell’ambito degli studi effettuati dai competenti Enti.
In tali decisioni si valorizza però spesso e volentieri altresì il ruolo che potrebbero assumere ai fini della decisione eventuali particolari condizioni del soggetto interessato o altre particolarità del singolo caso di specie considerato (ad es.: talvolta la prova dell’immunizzazione già acquisita è per Legge motivo di esenzione dal vaccino). La non ricorrenza di tali circostanze eccezionali suffraga l’opportunità di permettere al genitore favorevole alla vaccinazione la decisione unilaterale.
– I vaccini facoltativi –
Si rinvengono più spesso casi in cui le vaccinazioni facoltative vengono in rilievo assieme alle vaccinazioni obbligatorie, in quanto uno dei due genitori sarebbe dell’idea di far somministrare anche tutte quelle meramente consigliate/raccomandate, mentre l’altro sarebbe invece dell’avviso di non farne proprio nessuna. Sono più rari i casi in cui si discuta soltanto di un vaccino raccomandato (ma non obbligatorio), con concordia invece circa la somministrazione dei vaccini obbligatori.
Le considerazioni di fondo che emergono per tali fattispecie sono comunque essenzialmente analoghe a quelle già sopra evidenziate nel paragrafo precedente. Le direttive di principio attraverso le quali si snodano le motivazioni sono le stesse. Diciamo giusto che, laddove non vi sia l’obbligo della vaccinazione, risultano comparativamente più influenti gli ulteriori elementi presi in esame (come la stessa volontà del minore sufficientemente maturo, nonché le specificità del caso concreto). Così, talvolta, accade che rispetto ad ipotesi non obbligatorie il Giudice non ritenga l’opportunità di vaccinare i figli rispondente ad un’esigenza così pressante da potersi prescindere dalla concordia dei genitori. Però va anche evidenziato che, al contrario, alcune pronunce evidenziano la circostanza che in medicina la distanza tra i concetti di “obbligo”, da un lato, e di “prescrizione” / “raccomandazione” / ecc., dall’altro, è assai ridotta. Ossia, se la scienza medica raccomanda qualcosa significa che è nell’interesse del paziente farla. Perciò, visto che si tratta di prendere una decisione nell’interesse del minore, in queste pronunce il rilievo della differenza tra le tipologie di vaccino finisce per assottigliarsi.
– Il vaccino anti-covid19 –
Stanno iniziando ad emergere anche numerose pronunce in tema di dissenso tra i genitori circa la scelta se vaccinare i figli oppure no contro il Covid-19. Di nuovo, ci si muove nel solco delle argomentazioni già sopra descritte nell’esaminare i casi relativi agli altri vaccini.
Si tratta di casi in cui il genitore contrario alla vaccinazione quasi sempre contesta in termini generali l’efficacia della vaccinazione, lamenta possibili rischi e/o asserisce il carattere ancora “sperimentale” di tali preparati. A ciò i Giudici stanno per lo più rispondendo, nel senso già sopra accennato, rimettendosi alle certificazioni emesse dagli Enti competenti, quali sufficienti al fine di superare tali contestazioni, quanto meno nel senso di reputare già effettuata da chi a ciò tenuto ed in un momento pregresso la valutazione rischi/benefici nella generalità dei casi. Vi sono poi richiami a precedenti di giurisprudenza amministrativa nel senso dell’impossibilità di ritenere “sperimentali” i vaccini anti-covid-19 (eccezione spesso sollevata in questi giudizi dalla parte contraria alla somministrazione, in quanto la fase di test in senso stretto di un vaccino o in generale di un farmaco, che fosse ancora realmente sperimentale, soggiacerebbe a regole e tutele specifiche).
E’ interessante, poi, notare come spesso in tali casi venga valorizzata pure la volontà del minore stesso di ricevere il vaccino. Idem circa la valutazione in ordine al ritenuto effetto positivo soprattutto rispetto alle maggiori possibilità di ripresa delle attività scolastiche in presenza, reputate particolarmente utili per garantire il miglior interesse del minore (quali benefici in termini di ripercussioni sia sulla qualità della formazione, sia sul benessere psicofisico).
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