LAVORARE IN AUTONOMIA, UN PO’ MEGLIO
Breve commento alla recente riforma del lavoro autonomo.
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MENO TUTELE MA SONO PIU’ LIBERO. E’ DAVVERO COSI’?
– Gli ormai scarsi benefici del lavoro autonomo –
Il lavoratore autonomo è storicamente una figura cardine del tessuto economico italiano. Egli è colui che più propriamente ci è sempre parso vivere della propria “opera”. Così è tradizionalmente per l’artigiano, il falegname, l’idraulico, l’elettricista. Ma in tempi più recenti così è stato pure per il programmatore informatico, l’esperto di reti, il social media manager, eccetera.
Nell’immaginario collettivo da sempre al lavoro autonomo si ricollega il binomio bonus-malus che potremmo esprimere in termini di “libertà”- “rischio”. Il libero prestatore d’opera godrebbe di grande libertà nel gestire il proprio lavoro ma, a fronte di ciò, si sottoporrebbe pure a tutti i rischi derivanti dalla “rinuncia” alle tutele del lavoro dipendente.
Ebbene, se questo era lo scenario fino a qualche anno fa, oggi la situazione è decisamente cambiata. Attualmente il lavoratore dipendente non è più così tutelato come un tempo ed il lavoratore autonomo non è più così “libero” nelle proprie scelte. La stessa decisione di inserirsi nel mercato attraverso il lavoro autonomo è spesso frutto di una necessità di fatto in assenza di concrete alternative. Si pensi alle c.d. false partite IVA, sulle quali tanto ci si è concentrati in occasione dei recenti interventi normativi (v. art. 1, c. 26, l. 92/12, c.d. riforma “Fornero” e successive modifiche). Poi il prestatore di lavoro autonomo è in realtà spesso “dipendente di fatto” di uno o pochi committenti che ne dettano il bello e il cattivo tempo.
– Il tentativo di riequilibrare il lavoro autonomo –
Conscio di tali problematiche, il Legislatore ha opportunamente deciso di tentare di riequilibrare l’equazione. Cioè se minore è oggi la “libertà” dell’autonomo, ben può essere opportuno aumentarne le tutele. Questo è avvenuto a mezzo del c.d. “d.d.l. Lavoratori Autonomi” che in realtà è oggi già legge, la 22/05/2017 n° 81, G.U. 13/06/2017.
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER GLI AUTONOMI.
Quali sono le principali novità che toccheranno la maggior parte dei lavoratori autonomi? Vediamole per punti nell’ordine in cui li tratta il decreto.
– 1) Contenuti e forma del contratto (art. 3) –
Il lavoratore autonomo (non il committente) ha diritto di mettere il contratto per iscritto. Questo poi non potrà essere modificato unilateralmente dal committente che, se si stipula per un rapporto duraturo, potrà recedere solo con “congruo preavviso”. Ancora, non si potranno pattuire pagamenti da parte del committente in termini superiori a 60 giorni dalla fattura o altra richiesta del lavoratore autonomo. La violazione di ciascuna di queste regole genera espressamente il diritto al risarcimento di un eventuale danno.
– 2) Disciplina dei ritardi nei pagamenti (art. 2) –
Si applicherà anche ai rapporti tra lavoratori autonomi o tra autonomi e imprese o autonomi e P.A. la disciplina di favore sui ritardi nei pagamenti di cui al d.lgs. 231/02. In sostanza, chi subisce l’altrui ritardo nel pagamento ha diritto ai c.d. interessi di mora già dalla scadenza del termine, senza doversi attivare lui per “mettere in mora” il debitore. Se non era previsto un termine esso è considerato di 30 giorni a partire da determinati fatti previsti dalla legge (il cui caso più comune è il ricevimento della fattura/richiesta di pagamento).
Tale innovazione è importante perché gli interessi di mora hanno un importo estremamente più elevato rispetto ai meri interessi legali. Perciò solo i primi tutelano realmente il creditore in caso di significativi ritardi nel pagamento. Va ricordato che nel lavoro autonomo quella del sistematico ritardo nel saldo dei corrispettivi è una piaga diffusissima ed estremamente problematica.
– 3) Tutela per l’ “abuso di dipendenza economica” (art. 3, c. 4) –
Viene estesa al lavoro autonomo la disciplina di un istituto protettivo prima riservato agli imprenditori (art. 9, l. 192/98). In sostanza, il committente o fornitore del lavoratore autonomo in posizione di particolare “forza contrattuale” verso di lui non può arbitrariamente interrompere il rapporto o imporre modifiche gravose che normalmente non sarebbero state accettate. Se lo fa allora la pattuizione è nulla e si può domandare al Giudice sia di inibire tali condotte, sia di ottenere un risarcimento.
Simili situazioni di squilibrio nei rapporti di forza sono assai frequenti. Ad esempio, si rinvengono laddove vi è un unico fornitore di fiducia o un unico committente per una lunga ed impegnativa commessa che ha impedito di reperire altri lavori.
– 4) Tutela delle “invenzioni” del lavoratore autonomo (art. 4) –
Viene sostanzialmente esteso in modo espresso al lavoro autonomo il diritto alla “utilizzazione economica” degli “apporti originali” ed “invenzioni”. Ciò è vero salvo realizzarli in favore del committente fosse per il lavoratore autonomo lo specifico oggetto del contratto.
La norma è stata scritta probabilmente consci del fatto che lavoratori formalmente “autonomi” sono in realtà spesso abbastanza inseriti in organizzazioni aziendali che così, in assenza di tutele, potrebbero “carpirne” liberamente le idee originali.
– 5) Estensione dell’indennità contro la disoccupazione “DIS-COLL” ai “collaboratori” –
Viene resa strutturale l’indennità di disoccupazione c.d. DIS-COLL rivolta, oltre che ad assegnisti e dottorandi di ricerca, in particolare ai lavoratori parasubordinati che rientrano nell’ambito delle “collaborazioni” (ex lavoratori a progetto e co.co.co., oggi co.co.org.). Così sono tutelati maggiormente quei lavoratori il cui rapporto è formalmente di lavoro autonomo ma che in realtà sono spessissimo veri e propri “dipendenti di fatto” che godono ad oggi di ben poche protezioni.
– 6) Agevolazioni fiscali. (artt. 8-9) –
Viene prevista la deducibilità totale di spese per aggiornamento e formazione, ivi inclusi viaggio e soggiorno, col limite di €10.000 all’anno. Vi è poi deducibilità totale di alcune spese volte all’acquisizione di un’occupazione (auto-imprenditorialità, certificazione delle competenze, ecc.) fino al limite di € 5.000 all’anno. Si prevede infine la piena deducibilità delle spese per assicurazioni volte a garantire il mancato pagamento dei corrispettivi.
– 7) Congedo parentale (art. 8) –
Con una fondamentale disposizione espressa si estende (in misura ridotta) l’importante istituto del congedo parentale anche ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Si tratta dei “collaboratori”, dei professionisti senza apposita Cassa e di tutta un’altra serie di autonomi.
Nel lavoro subordinato il congedo parentale dà diritto in primis all’aspettativa, cioè alla temporanea sospensione del rapporto di lavoro, senza perdita dello stesso. Nell’ambito del lavoro autonomo, invece, si avrà soltanto un trattamento economico. Esso sarà corrisposto per periodo fino a 6 mesi per i primi tre anni di vita del bambino (anche se figlio adottivo o in affidamento pre-adottivo) e per massimo 6 mesi complessivi tra entrambi i genitori. L’importo sarà pari al 30 % del reddito per cui si è versata la contribuzione. Il diritto sorgerà se sono state versate almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti, mentre spetterà a prescindere dal requisito contributivo se entro il primo anno di vita del bambino.
– 8) Servizi dei Centri per l’Impiego (artt. 10 e 12) –
Tradizionalmente i centri per l’impiego, precipitato dell’antico sistema del collocamento pubblico, hanno operato su canali non specificatamente riguardanti il mondo degli autonomi e dei liberi professionisti. Con la riforma, invece, si prevede espressamente l’apertura di uno “sportello” in ogni Centro per l’Impiego per il lavoro autonomo. Dovrebbe servire ad aiutare ad incontrare la domanda, a rispondere ad eventuali commesse ed appalti pubblici, magari anche costituendo “reti”, “consorzi” o “associazioni temporanee” professionali. L’idea è interessante e, se ben realizzata in concreto, potrebbe favorire il reperimento di nuovi clienti e contrastare fenomeni clientelari nell’assegnazione di piccole commesse ed appalti pubblici. Chiaro che tutto dipenderà dall’effettiva realizzazione, anche alla luce delle nota difficoltà nel coordinare l’attività dei c.p.i. tra Stato centrale ed Enti Territoriali.
– 9) Tutela per gravidanza, malattia e infortunio (artt. 13-14) –
Se il lavoratore autonomo lavora per un committente in maniera continuativa grazie alla riforma potrà ottenere una sospensione del rapporto (che non si estinguerà pur non dando diritto a corrispettivi nel frattempo) per massimo 150 giorni nell’anno solare in caso di gravidanza, malattia ed infortunio. In caso di maternità la lavoratrice potrà farsi sostituire da altro autonomo “di fiducia”. In caso di infortunio o malattia che impedisca di lavorare per oltre 60 giorni è dilazionato il pagamento di contributi e premi.
Si tratta di un’opportuna previsione per provare ad introdurre anche nell’ambito del lavoro autonomo tutele con riferimento alla genitorialità ed agli impedimenti per motivi di salute, situazioni altrimenti essenzialmente prive di protezioni.
– 10) Decreto ingiuntivo sulla base della fattura (art. 15) –
E’ stata aggiunta una fondamentale tutela per il lavoratore autonomo di cui i più non coglieranno la portata, ma che in realtà è di estremo rilievo. Si tratta della possibilità anche per i lavoratori autonomi di ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore sulla base della sola propria fattura emessa nei confronti del committente. Questo già avveniva oggi qualora creditore fosse imprenditore commerciale, mentre il prestatore di lavoro autonomo non godeva di tale beneficio. In sostanza, ciò faciliterà il recupero crediti, aspetto molto importante per la vita lavorativa di un autonomo al giorno d’oggi. Infatti il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice estremamente celere che ordina al creditore di pagare e la causa di merito vera e propria si instaura solo se è il debitore stesso a proporre una formale opposizione.
LE DELEGHE AL GOVERNO.
Oltre a ciò il Governo ha ricevuto dal Parlamento la delega per adottare vari decreti in determinate materie sempre pertinenti al lavoro autonomo. Se deciderà di adempiere a tali deleghe, vedremo quindi in futuro altresì le seguenti novità:
- attribuzione a liberi professionisti di alcune funzioni pubbliche;
- maggiori tutele della privacy circa i dati risultanti da atti gestiti da iscritti ad ordini professionali;
- nuove prestazioni di welfare da parte di enti di solidarietà di diritto privato;
- miglioramenti delle prestazioni di maternità (con incremento dell’aliquota contributiva aggiuntiva) e ampliamento -della platea dei beneficiari delle indennità di malattia;
- normativa in materia di sicurezza negli studi professionali.
CONCLUSIONI.
In conclusione, le modifiche paiono positive. Sebbene sia vero che si può sempre fare un po’ di più, comunque, alla luce delle attuali possibilità di spesa pubblica, la riforma pare andare nella giusta direzione. Corretta pare la decisione di tutelare maggiormente una tipologia di lavoro, quello autonomo, che a fronte dei rischi sempre presenti non garantisce più grandi libertà e prospettive di guadagno, essendo anzi spesso il frutto di una scelta più o meno obbligata da parte del committente o delle condizioni del mercato del lavoro.
La speranza è poi che nell’adempiere alle deleghe il Governo non appesantisca eccessivamente il carico burocratico e le spese gravanti sugli Studi professionali, finendo così per disincentivare ulteriormente l’ingresso e la permanenza alle nuove leve invece di migliorare il quadro di tutele.
alberto lodi says
Mi sembrano particolarmente positive, tra le tante novità, l’estensione della disciplina di favore sui ritardi nei pagamenti prevista dal d.lgs. 231 del 2002 e la possibilità di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base della sola fattura.
Si tratta di misure che, pur senza gravare sulle finanze pubbliche, dovrebbero scoraggiare i ritardi nei pagamenti e accelerare il recupero dei crediti, che è senza dubbio uno dei problemi più sentiti dai liberi professionisti.
Per quanto riguarda le tutele introdotte,invece,forse si poteva fare di più, anche se in effetti prima eravamo proprio all’anno zero per cui mi sembra comunque un significativo passo in avanti.
Sarà molto interessante, con riferimento alle deleghe al Governo, vedere come verrà disciplinata l’erogazione di prestazioni di welfare da parte degli enti di solidarietà di diritto privato, oramai imprescindibile in un contesto di sempre maggiore necessità di limitazione della spesa pubblica quale è quello in cui attualmente ci troviamo.
Avv. Michele Mancini says
Concordo. Questo poi ovviamente nella speranza che l’incrementato welfare non sia di fatto “annullato” da uno sproporzionato ed indifferenziato aumento dei carichi contributivi, soprattutto a danno delle nuove leve. Anzi, già si è parlato di un possibile (e a mio parere discutibile) intervento dello Stato per attingere indirettamente dalle Casse degli Ordini Professionali (magari obbligandole ad acquistare titoli di debito pubblico), così erodendone i patrimoni che già ora faticano a finanziare il welfare. Staremo a vedere!