ACQUISTARE L’AUTO USATA DAL PRIVATO
Qualche accortezza per concludere al meglio e con le dovute cautele il contratto.
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– Una piccola guida per i principali aspetti legali –
Avendo voluto recentemente acquistare da un privato un’auto usata mi è venuto in mente di scrivere questa piccola “guida” per fornire qualche consiglio a chi volesse fare lo stesso tutelandosi al meglio dal punto di vista legale. Infatti nel mio caso è andato tutto bene e si è trattato di un buon affare, ma non sempre è così. Insomma, è sempre bene tenere a mente qualche accorgimento. Vediamo quali.
I CONTROLLI BUROCRATICI PRELIMINARI
Ipotizziamo che abbiate visto e provato l’auto usata che vi interessa. Poniamo che vi sembri accettabile dal punto di vista delle condizioni concrete, delle prestazioni, dello stato di usura, eccetera.
Occorre ora fare tre cose.
– Usata sì, rubata no –
La prima è controllare che l’auto usata non sia rubata. A tal fine, segnatevi il numero della targa ed il numero del telaio. Trovare il secondo può essere un po’ problematico, ma in internet si reperisce la posizione per ogni modello e marca. A questo punto verificate i numeri in questione sull’apposito sito web delle Forze dell’Ordine, facilmente reperibile via Google.
– Reale titolarità ed assenza di “pesi” –
Investite poi l’esigua cifra (meno di € 10) necessaria per effettuare una (fondamentale) “visura al PRA” (Pubblico Registro Automobilistico). In internet esistono vari siti che offrono questo servizio, compreso quello dell’ACI. Tale visura serve per vedere due cose. La prima è se l’offerente è davvero il proprietario e/o se ci sono altri cointestatari (in tal caso dovranno partecipare alla compravendita). La seconda è se c’è un fermo o qualche altro “vincolo” imposto dalla legge gravante sull’auto usata. In particolare, un privato in cattive condizioni economiche potrebbe provare a vendervi un’auto ipotecata.
– Il venditore è coniugato? –
In terzo luogo, consiglio di recarvi all’Anagrafe e chiedere (gratuitamente) qualcosa che di solito le guide online non consigliano ma che può invece essere importante. Domandate cioè se l’offerente ha un coniuge. Infatti, se fosse sposato/a in regime di comunione legale dei beni con la moglie o il marito allora ci potrebbe essere un problema. Ciò in quanto il singolo coniuge può legittimamente disporre dell’auto di cui è intestatario (per esempio vendendola) solo se si tratta di un suo “bene personale” ex art. 179 c.c., quindi non caduto in comunione legale con l’altro coniuge. Altrimenti la moglie o il marito può chiedere di annullare la compravendita (art. 184 c.c.), come del resto è già avvenuto in passato (ad esempio, Trib. Trento, 11/06/1987). Se scoprite che l’offerente è coniugato provate ad accertarvi se è in regime di comunione legale dei beni (risulta dal certificato di matrimonio, che è pubblico, sempre all’Anagrafe). In tal caso, chiedete che il coniuge partecipi alla compravendita prestando il proprio espresso assenso.
TUTELARSI PRECOSTITUENDOSI “PROVE” PER EVENTUALI CONTROVERSIE.
Ora che sapete che l’auto usata non è rubata o soggetta a vincoli e che comprate dalla persona che può legittimamente vendervela, occorre pensare a come tutelarsi in caso di future controversie.
– Documentare l’annuncio di vendita e la corrispondenza –
Innanzitutto, se, come di solito accade, avete visto l’annuncio online su siti quali Subito.it, Autoscout24.it o simili, scaricate e stampate quell’annuncio con tanto di foto. Ciò in quanto è opportuno allegarlo e menzionarlo nel contratto che firmerete assieme al venditore. In questo modo, egli non potrà negare di aver decantato determinate caratteristiche dell’automobile che eventualmente si rivelassero solo in seguito insussistenti (ad esempio: “condizionatore appena ricaricato”; “cinghia di distribuzione nuova”; “mai utilizzati ricambi non originali”; eccetera).
Se avete avuto scambi via email in cui avete descritto le condizioni dell’auto fate lo stesso anche con quelle. Tutto ciò rileva nell’eventuale causa per dimostrare che non era quella l’auto che vi aspettavate di comprare e che ciò non è dipeso da vostre negligenze, ma dal fatto che vi sono state promesse cose false.
– Qualche testimone –
Poi, quando andate a provare l’auto, oltre ovviamente a fare una prova come si deve per scoprire subito eventuali magagne (quindi provando tutte le funzioni e testando bene frizione, freni, elettronica, eccetera), portatevi pure uno o due amici ad assistere che possano in seguito farvi da testimoni. Questi dovrebbero essere possibilmente non parenti e assolutamente non futuri cointestatari. Infatti in quest’ultimo caso non potrebbero testimoniare ex art. 246 c.p.c.. Tutto ciò potrà servire a dimostrare meglio (benché il testimone non possa esprimere valutazioni, ma solo riportare fatti) che eventuali “vizi” dell’auto emersi in seguito non erano riconoscibili a prima vista al momento della prova. In altri termini, si potrà meglio provare che non siete stati voi negligenti ad aver acquistato l’auto pur vedendoli o avendoli dovuti vedere. Una simile negligenza infatti ex art. 1491 c.c. equivarrebbe ad averli accettati, salvo il raro caso in cui si applichi l’ultima parte della norma, ossia se espressamente “il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
SCRIVERE IL CONTRATTO E FIRMARLO
La stragrande maggioranza delle compravendite di auto usate tra privati avviene semplicemente recandosi al P.R.A., dichiarando allo sportello con gli appositi moduli il trasferimento ed il prezzo pattuito, senza alcun contratto scritto degno di tale nome.
– Scripta manent –
Io consiglio, al contrario, di predisporre un accordo scritto, del quale firmerete entrambi due copie (una per il venditore e una per l’acquirente). Sembra forse eccessivo, ma in realtà può fare la differenza. Quindi, quel po’ di tempo o denaro in più (se vi rivolgete ad un avvocato), soprattutto per un’auto usata di ingente valore, non sono affatto persi.
Ecco, più di preciso, qualche chiarimento.
– Contenuti consigliati del contratto –
In questo contratto, oltre a quanto detto sopra (e ovviamente al prezzo, alle parti, alla data e all’indicazione univoca del veicolo venduto), riportate i chilometri attuali del veicolo e tutte le caratteristiche che il venditore vi ha promesso.
Se il venditore acconsente, sapendo di vendere un’auto perfetta, chiedetegli di inserire la clausola secondo cui egli “garantisce che l’auto è totalmente esente da ogni vizio ex art. 1491, ultima parte, c.c.”. Altrimenti, se non altro, scrivete che tutte le condizioni del veicolo che avete riportato nel contratto sono per voi “qualità essenziali e comunque promesse dal venditore ex art. 1497 c.c. e che non avreste proceduto all’acquisto in assenza di anche solo una di esse”.
Questi accorgimenti sono opportuni perché potrebbero notevolmente agevolarvi nell’eventuale causa se la macchina si rivelasse solo a posteriori un brutto affare nonostante la vostra attenzione al momento dell’acquisto.
Date atto altresì del fatto che il veicolo è stato da voi provato, magari specificando i nomi di chi era con voi. Così non si potrà contestare la loro qualità di reali testimoni. Ulteriormente, specificate che entrambe le parti concordano che non sussistevano vizi riconoscibili al momento della prova. Così, a maggior ragione, il venditore non potrà dire che sapevate di star comprando un catorcio.
Infine, rendete conto già nel contratto del fatto che il pagamento è avvenuto e specificate che tale contratto ne costituisce “quietanza” (ad esempio: “il venditore riconosce che il corrispettivo di questa compravendita viene integralmente pagato contestualmente alla stipula, con consegna nelle sue mani dell’assegno circolare non trasferibile n. …, banca …, emesso da …., intestato a ……, e tale contratto ne costituisce formale quietanza”). Altrimenti, salvo trasferimento di danaro tracciabile già avvenuto, un venditore poco onesto potrebbe riuscire a chiedervi il pagamento due volte (ad esempio, chiedervi due volte i contanti).
PER I PIU’ MODERNI: PATTUIRE UN PERIODO DI PROVA
Vari siti web e concessionarie hanno già iniziato a offrire una modalità d’acquisto dell’auto usata abbastanza, potremmo dire, “avanzata” rispetto a quanto siamo abituati in Italia, ma a mio avviso molto efficiente. Ossia, pattuire espressamente che entro un certo tempo dalla consegna l’acquirente possa restituire senza bisogno di alcuna spiegazione il bene al venditore, ricevendo indietro l’intera somma corrisposta.
– Maggiore libertà, minori problemi? –
In questo modo il venditore acquista credibilità e magari può risparmiarsi parte di quegli sconti che spesso si concedono all’acquirente per convincerlo a comprare dal privato piuttosto che dal rivenditore professionista. Invece l’acquirente può provare serenamente l’auto usata per qualche giorno ed in condizioni diverse. Magari può portarla a fare una gita sui colli, così da metterla adeguatamente alla prova ed accorgendosi di ogni eventuale problema prima di cristallizzare definitivamente il passaggio di proprietà. Tra l’altro, ciò permette ad entrambe le parti di risparmiarsi lo stress di trovarsi a litigare sulla presenza, consistenza e riconoscibilità o meno dei vizi subito dopo l’acquisto. Infatti se l’auto usata per qualsiasi motivo non soddisfa si risolve il contratto.
Chiaro che per redigere un simile accordo è consigliabile l’aiuto di un esperto, dovendosi adeguatamente inserire clausole relative ad aspetti complessi. Questioni da disciplinare con attenzione sono ad esempio: a chi spettano i costi di assicurazione e bollo per quei giorni; cosa fare se durante la prova l’auto viene incidentata, rigata, si fora una gomma e così via; come prevenire eventuali pretese di creditori del venditore o dell’acquirente su quell’auto durante il periodo di prova; eccetera.
GODETEVI L’ACQUISTO
Quanto detto dovrebbe già bastare e avanzare. A questo punto non vi resta che godervi l’acquisto (costo di carburante, bollo, assicurazione e via dicendo permettendo).
– Eventuali contestazioni dopo l’acquisto –
Se mai notaste qualche problema segnalatelo subito al venditore con una raccomandata a.r. in cui indicate espressamente cosa non va e specificate il giorno della scoperta. In particolare, occorre stare attenti a che non trascorrano più di 8 giorni tra scoperta e segnalazione (v. art. 1495 c.c.).
Nel dubbio, comunque, interessate al più presto il vostro legale di fiducia ricordandovi, poi, che se il venditore non collabora avete solo un anno per intentare causa e che comunque la perizia disposta dal Tribunale è più efficace tanto più è tempestiva.
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